Ai sensi del D.P.R. 380/2001

sono classificati dall’art. 3, comma 1, lett. a) come Manutenzione Ordinaria:

a)     “interventi di Manutenzione Ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessaria ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

sono classificati dall’art. 6, comma 1, lett. a) come Attività Edilizia Libera:

a)     gli interventi di Manutenzione Ordinaria;

quindi secondo la normativa appena citata l’intervento rientra in Manutenzione Ordinaria se si tratta di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, non è specificata la realizzazione di nuove tipologie di finiture, che ricade dunque in Manutenzione straordinaria.

Poiché, come accennato al seminario del 28.03.2013, le regioni hanno la facoltà di ampliare o ridurre gli interventi rientranti in Attività Edilizia Libera e gli interventi per i quali sia prevista C.I.L., C.I.L.A. o S.C.I.A., analizzando la normativa regionale e comunale, si evince che:

coerentemente con il D.P.R. 380/2001 e ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma:

·         è considerata Manutenzione ordinaria la rimozione e ricostruzione di rivestimenti e intonaci interni e loro coloritura intervento rientrante in A.E.L. per il quale non è previsto il titolo abilitativo. In via cautelativa  valuterei con il Tecnico del Municipio di riferimento se questo caso viene classificato come C.I.L. o C.I.L.A. in quanto non esplicitamente richiamato dalla normativa e suggerisco di inviare comunque una C.I.L.

·         ricade invece in Manutenzione Straordinaria la realizzazione di controsoffitti intervento per il quale è necessaria la S.C.I.A.

Se si tratta di box auto, oltre al Nulla Osta condominiale, andrà valutata la coerenza delle specifiche tecniche del materiale utilizzato con la normativa antincendio.