La domanda è molto interessante perché è centrata ad un problema rilevante. E’ importante non confondere il silenzio-assenso con i tempi a disposizione dell’amministrazione per interrompere i lavori. Le riporto di seguito i commi 2, 3 e 4 dell’art 19 della Legge 241/1990 (come sostituito dal comma 4-bis dell’art. 49 della L. 122/2010) in modo da chiarire l’equivoco.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 gg (30 per SCIA relativa ad attività edilizia) dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg. E ‘ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 (i 60 gg), all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Quindi in definitiva non sussiste il silenzio-assenso. La responsabilità della conformità urbanistico-edilizia è demandata al Tecnico incaricato, 60 gg sono i tempi a disposizione dell’Amministrazione per intervenire e bloccare i lavori nel caso in cui fosse necessario.